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NOVITA' ICI

              Farmacia Tornaghi-Villanova di Guidonia Villa Adriana Tivoli


Dal GIUGNO 2012 questa pagina non è PIU' VALIDA perchè l'ICI è stata sostituita dall'IMU

EFFETTUA IL CALCOLO DELL'IMU ONLINE - ALIQUOTE IMU GUIDONIA MONTECELIO


Le Novità del 2011 relative all'ICI - Guidonia Montecelio


-Visto il Capo I del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
-visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs  15 dicembre 1997, n. 446;
-vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26.03.1999, n. 25 esecutiva ai sensi di legge;
-visto il D.M. 06.06.2002  n. 159 di rideterminazione degli estimi catastali;
-visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007);
-visto l’art. 37, comma 53 della Legge 248/2006;
-vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.   22  del  14.05.2007, esecutiva ai sensi di legge;
-vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.   23  del  16.05.2007, esecutiva ai sensi di legge;
-visto l’art. 1  del decreto legge 27/05/2008 n. 93;

SI PORTA A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE

  che, anche per l’anno 2011 si procede alla riscossione diretta dell’ I.C.I. da versare sul c/c postale n. 61587754 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio – servizio  tesoreria- e disponibile in tutte le sedi comunali o utilizzando il modello F24 codice comune E263; (codice tributi: abitazione principale 3901-terreni agricoli 3902–aree fabbricabili 3903–altri fabbricati 3904)

      L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010 è determinata nel modo seguente:

1 – Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, l’abitazione principale e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento dell’imposta, con esclusione delle cat. A1, A8 e A9;

2 – l’esenzione di cui al punto precedente è estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, entro il secondo grado, se da essi effettivamente abitate;

3 - l’aliquota è fissata nella misura del 4,00 per mille nell’ipotesi in cui l’abitazione venga concessa in locazione ad un conduttore che la utilizzi come abitazione principale e che  corrisponda un canone concordato ai sensi dell’art. 2 commi 3, 4 e 5 della legge 431/98;

4 - l’aliquota è fissata nella misura del 5,30 per mille per gli altri fabbricati;

5 - per le aree edificabile il valore è determinato dal succitato atto del Consiglio Comunale n. 23 del 16.05.2007, ai sensi del comma 1, lettera g, dell’art. 59  del Decreto Legislativo 446/97;

6 – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo facenti riferimento alle categorie catastali A1, A8 e A9, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. 504/92, aliquota del 5,00 per mille, detrazione abitazione principale di € 144,61, con eventuale aumento della detrazione del 50% nel caso siano presenti soggetti portatori di handicap.

     Sono soggetti passivi il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi.

 E’ da considerarsi variazione e quindi soggetta a denuncia, l’applicazione della detrazione prevista per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, e da essi effettivamente abitate.

     I terreni agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 lettera h, del D.Lgs 504/92, come riportato nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.

     L’imposta deve essere corrisposta in acconto ( pari al 50%) entro il 16 giugno 2011.
     L’imposta deve essere corrisposta a  saldo entro il 16 dicembre 2011.

     L’ufficio Comunale Tributi sito in via Numa Pompilio n.39 tel. 0774301414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424, fax 0774302264, è a disposizione per qualsivoglia chiarimento nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

DICHIARAZIONE

     La dichiarazione va presentata, utilizzando obbligatoriamente il modello ministeriale, limitatamente a quegli immobili per i quali, nel corso del 2010, si sono verificate delle variazioni.
     Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 – comma 53 – della legge n. 248/2006 la denuncia di variazione ICI non deve essere presentata per gli immobili che hanno subito variazioni che risultino direttamente desumibili dal sistema informatico dell’Agenzia del Territorio (Catasto).
    Pertanto, con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del 2010, dovranno essere denunciate al Comune soltanto le seguenti variazioni non desumibili dalle risultanze catastali:
-la costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
-la concessione di immobili in locazione finanziaria (leasing); in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale  entro il 2° grado con obbligo di residenza e abitazione;
-gli immobili che hanno mutato le loro caratteristiche (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili);
-immobili ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito;
-immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa.

     La dichiarazione  deve essere presentata al Comune entro il termine previsto dalla normativa fiscale per la presentazione della dichiarazione dei redditi in forma telematica in due esemplari (l’originale per il Comune e la copia per l’elaborazione meccanografica) , con le seguenti modalità:
-consegna a mano al protocollo generale presso l’ufficio sito  in Guidonia piazza Giacomo Matteotti (consegnando anche la copia contribuente sulla quale verrà apposto il protocollo con data e numero di consegna);
-oppure spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno utilizzando l’apposita busta o altra busta riportante, comunque, sul frontespizio la dicitura “Dichiarazione ICI 2010”, trattenendo per se la copia contribuente.
     L’ufficio Comunale Tributi sito in via Numa Pompilio n. 39 tel. 0774301414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424, fax 0774302264, è a disposizione per qualsivoglia chiarimento nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.



Mentre resta confermato che:

- pagamento attraverso F24; Leggi le istruzioni su come effettuare il pagamento con F24

- pagamenti a mezzo bollettino c/c postale n. 61587754 intestato a “Comune di Guidonia Montecelio – Servizio di Tesoreria-ICI;

- l’esenzione dei terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 lettera “h” del d.Lgs 504/92.


  • Effettua il calcolo dell'ICI on-line
  • Leggi il Manifesto ICI 2011
  • Modello attivo dichiarazione ICI 2011
  • Istruzioni dichiarazione modello ICI 2011
  • Regolamento Comunale ICI


  • La seguente Tabella del 2003 con i relativi dati è valida anche per il 2011.
     
    Comune di Guidonia Montecelio

    Tabella per il calcolo dell'ICI

    Tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria stabilite con decreto ministeriale 6 giugno 2002, n. 159, adottato ai sensi dell'art.9,comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

    ZONA CENSUARIA PRIMA ZONA CENSUARIA SECONDA
    Categ. cl. Tariffe Euro Tariffe Lire Categ. cl. Tariffe Euro Tariffe Lire
    A/2 1 95,54453 185.000 A/2 1 87,79767 170.000
    2 111,03823 215.000 2 103,29138 200.000
    3 131,69651 255.000 3 118,78509 230.000
    4 154,93707 300.000 4 142,02565 275.000
    A/3 1 82,63310 160.000 A/3 1 90,37996 175.000
    2 95,54453 185.000 2 105,87366 205.000
    3 113,62052 220.000 A/4 1 34,60261 67.000
    A/4 1 51,64659 100.000 2 40,80010 79.000
    2 61,97483 120.000 3 48,54695A 94.000
    3 72,30937 140.000 4 67,13940 130.000
    A/5 1 29,95450 58.000 A/5 1 23,75702 46.000
    2 34,60251 67.000 2 27,88867 54.000
    3 40,80010 79.000 3 32,53678 63.000
    4 48,54695 94.000 4 37,70135 73.000
    A/7 1 111,03823 215.000 5 44,41529 86.000
    2 131,69651 255.000 A/7 1 121,36737 235.000
    3 154,93707 300.000 2 142,02565 275.000
    A/8 1 121,36737 235.000 A/8 1 131,69651 255.000
    2 142,02565 275.000 2 154,93707 300.000
    3 167,84849 325.000 A/10 U 263,39302 510.000
    A/9 U 105,87366 205.000        
    A/10 U 284,05129 550.000        
     

    L'IMPORTO DELLA PRECEDENTE TABELLA CORRISPONDE AD UN VANO E VA MOLTIPLICATA PER I VANI DEL PROPRIO IMMOBILE

     

    Le tariffe indicate nella tabella precedente, come esposto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs n. 504 del 1992, e come precisato dalla circolare n. 7/DPF, prot. 24237/2002/DPF/UFF in data 19 settembre 2002, entrano in vigore dal primo gennaio 2003. In esecuzione di dette norme non potranno essere richiesti rimborsi per gli anni precedenti. Estratto preso dall'Ufficio Tributi

      ALIQUOTE

    • 5 per mille, per unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale e per le sue pertinenze.
    • 5,3 per mille per tutti gli altri immobili posseduti a qualsiasi titolo

      DETRAZIONI

    • € 144,61 abitazione principale
    • € 216,91 famiglia con portatore di handicap

    COME SI CALCOLA

    La base imponibile è data dal valore dell'immobile, che si calcola come segue:
    • Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, aumentata del 5%, si moltiplica per il coefficiente previsto:100, per le categorie A-B (escluse a/10 e C/1); 50, per le categorie A/10 e D; 34, per la categoria C/1;
    • Per i fabbricati non iscritti in catasto si deve utilizzare la rendita presunta ossia la rendita relativa ad immobili similari situati nella stessa zona;
    • Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio 2008, con riguardo ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche simili;
    • Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2008, aumentato del 25% e moltiplicato per 75;
    Le tabelle sono state rilevate dall'ufficio tributi e dalla informativa inviata per posta dal servizio riscossione tributi, Il Portale di Guidonia Montecelio non è responsabile per nessuna omissione e/o errore, vuole solo fornire ai cittadini un servizio utile.


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