A che cosa serve
La tessera elettorale, prevista dall’art. 13 della legge 30.04 199, n.120 ed istituita con D.P.R. 08.09.2000,n.299 sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale; è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. E’ contrassegnata da una serie e da un numero e contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato Ad ogni consultazione elettorale dovrà essere esibita al Presidente di seggio unitamente ad un documento d’identificazione; su di essa verrà apposto un timbro per certificare l’avvenuta votazione.
Da chi viene emessa
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall’ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio elettorale comunale osserva orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
Validità
Vale per 18 consultazioni elettorali; dovrà pertanto essere conservata con cura:
Qualora si cambi residenza, dovrà essere consegnata al nuovo comune al momento della consegna della nuova tessera.
Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura dell’ufficio Messi Comunali, in busta chiusa, all’indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall’intestatario o da persona con lui convivente. Qualora il titolare risulti irreperibile la tessera elettorale è restituita all’ufficio elettorale. Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all’ufficio elettorale muniti di documento d’identità in corso di validità. E’ altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi presso l’ufficio elettorale muniti di:proprio documento d’identità – di quello degli interessati (o fotocopia) – e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l’elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione . L’avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione, da parte di uno scrutatore della data della votazione e del bollo della sezione e mediante annotazione del numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi.
Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza da un comune all’altro, cambio di domicilio, variazioni d’ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio, occorre aggiornare la tessera elettorale. Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall’ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà:
• in caso di rettifica delle generalità e/o trasferimento di residenza da un comune all’altro a consegnare al domicilio dell’elettore, mediante i messi comunali, una nuova tessera elettorale, ritirando contestualmente quella precedente;
• in caso di trasferimento di indirizzo (cambio di via e/o numero civico nell’ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale: a trasmettere per posta ordinaria, all’indirizzo del titolare un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare all’interno della tessera elettorale nell’apposito spazio.
Rilascio duplicati
In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale l’elettore potrà richiedere il duplicato presso l’ufficio elettorale, previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall’ufficio;l’originale deteriorato dovrà essere restituito, in allegato alla predetta dichiarazione. La richiesta e/o il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona di età non inferiore ai diciotto anni, purché munita di un documento in corso di validità, nonché di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario della tessera. Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
Perdita del diritto di voto
Al titolare della tessera, incorso in una delle cause di esclusione dal diritto di voto previste dall’art.2 del T.U. 223/1967 viene ritirata - d’ufficio- la tessera elettorale in suo possesso. Il ritiro è effettuato a cura del comune, previa notifica all’interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell’elettorato attivo.
Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all’elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Costo del servizio
Il servizio è gratuito: la tessera è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
Autocertificazione
La tessera elettorale non può essere sostituita con l’autocertificazione.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal D.P.R. 08.09.2000,n.299, anche con riferimento alla consegna, all’aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal comune di iscrizione e dall’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia
La legge 06.02.1996 n.52 e il D.Lgs. 12. 04.1996 n.197 riconoscono ai cittadini dell’U.E. residenti in Italia senza averne la cittadinanza il diritto di esercitare il voto alle elezioni del parlamento europeo e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nonché di essere eleggibile alla carica di consigliere comunale. Il cittadino straniero che intende esercitare questi diritti deve presentare, su modulistica disponibile presso l’ufficio elettorale una domanda di iscrizione in una apposita lista aggiunta. Successivamente all’iscrizione nella lista aggiunta verrà consegnata al cittadino europeo la corrispondente tessera elettorale secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall’esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono richiedere il rilascio della tessera elettorale.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 08.09.2000 n. 299 Regolamento concernente l’istituzione le modalità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’art.13 della legge 30.04.1999, n.120
Torna alla pagina dedicata alle ELEZIONI